Freedom Tuning Club


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Statuto

IL CLUB

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NO PROFIT
"FREEDOM TUNING CLUB"



Art. 1 - Denominazione e sede

E’ costituita l’associazione non riconosciuta denominata " Freedom Tuning Club", con sede in Brusciano (NA) alla via Sant’Eucalione n.8, la quale è retta dal seguente statuto. L’associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Potrà inoltre disporre della eventuale possibilità di gestione di immobili e/o impianti e/o aree pubbliche di proprietà di Enti Locali, concesse anche in comodato, per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 2 - Scopi

L’associazione non ha scopo di lucro; ha lo scopo di riunire, in spirito di amicizia, tutti i possessori di autovetture di qualsiasi casa automobilistica che desiderino praticare, promuovere, propagandare, attività turistico/sportive ricreative nel tempo libero, con particolare riferimento alla partecipazione a raduni e manifestazioni automobilistiche in base “tuning”, quali:

  • attività riguardanti il mondo dell’automobile: promozione ed organizzazione di eventi quali raduni, dimostrazioni, manifestazioni dilettantistiche e amatoriali e qualsiasi altro tipo di manifestazione pubblica o privata;
  • promozione, patrocinio e partecipazione ad incontri, convegni, mostre e manifestazioni di sensibilizzazione verso i problemi della mobilità e degli utenti della strada: affiancamento alle attività delle Forze dell'Ordine in tema di lotta contro ogni forma di competizione automobilistica clandestina e priva dei minimi requisiti essenziali di sicurezza; tutela e promozione del rispetto delle norme del codice della strada e della legalità che regolarizza i vari settori di interesse dell’associazione;
  • attività sportive: promozione di attività sportive e creazione di gruppi sportivi nei settori più congeniali all’associazione.

Gli eventuali proventi dell’attività associativa verranno reinvestiti in attività sportive. Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitale, salvo che questo sia imposto dalla legge.

Art. 3 - Domanda di ammissione

Il numero dei possibili soci è illimitato; sarà compito esclusivo del Consiglio Direttivo esaminare ogni domanda di iscrizione pervenuta e deliberare su ciascuna richiesta di ammissione, onde permettere un clima sereno per il conseguimento dell’oggetto sociale. Non vi è distinzione alcuna tra uomini e donne, nè tra possessori di auto tuning o meno.

Art. 4 - Tipologia di soci

Lo statuto prevede tre tipologie di soci: Soci Fondatori, coloro che hanno dato vita all’associazione; Soci Ordinari, le persone fisiche che desiderano iscriversi al Club versando la quota di iscrizione prevista dal Consiglio Direttivo; Soci Sostenitori le persone fisiche o giuridiche che desiderano iscriversi al Club e sostenerlo economicamente versando, oltre alla quota di iscrizione, una quota extra di importo libero.

Art. 5 – Durata

L’associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, dalle entrate direttamente connesse all’attività istituzionale, da eventuali sovvenzioni.

Art. 7 – Quota associativa

Gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea. La quota e/o gli eventuali contributi associativi non sono trasmissibili.

Art. 8 – Decadenza dei soci

Gli associati cessano di appartenere all’associazione: per recesso; per decadenza; per esclusione. Il recesso si verifica quando l’associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e, comunque, solo con lo scadere dell’anno in corso, purché sia presentato almeno tre mesi prima.
L’associato è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso. L’associato è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dai regolamenti, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. La delibera deve essere comunicata allo stesso associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l’associato può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà essere più ammesso.

Art. 9 – Organi

Sono organi dell’associazione: il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere; il Consiglio Direttivo; l’Assemblea dei soci.

Art. 10 – Assemblea

L’assemblea generale dei soci è la riunione in forma collegiale degli associati ed è il massimo organo deliberativo dell’associazione: è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

Art. 11 - Compiti dell’Assemblea

L’assemblea riunita in via ordinaria: approva il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo; delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame; nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il Presidente dell’Associazione, il Vice Presidente ed il Consiglio Direttivo.
L’assemblea è convocata, in via straordinaria: per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’associazione; quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo degli associati, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo: in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

Art. 12 - Riunione e costituzione dell’Assemblea

L’assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti su cui deliberare.
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale.
Ogni partecipante all’assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. L’associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato purché munito di delega scritta; ogni associato non può essere portatore di più di una delega.
L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà degli associati aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione sono approvate nell’assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza relativa dei voti.
Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati con diritto a voto deliberativo.
Lo scioglimento dell’associazione è validamente deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

Art. 13 – Presidente

Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni e rappresenta l’associazione e ne manifesta la volontà.
Art. 14 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dell’associazione è eletto dall’assemblea tra gli associati fondatori od ordinari, dura in carica due anni. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da: il Presidente dell’associazione che lo presiede; il Vice Presidente; un Consigliere; il Segretario; il Tesoriere.
I Consiglieri sono eletti dall’assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle discipline dilettantistica dell’attività sportiva di cui all’Art.2,
Il Consiglio Direttivo attua le deliberazioni dell’assemblea e dirige l’associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; delibera sulle domande di ammissione dei soci; stabilisce l'importo delle quote associative; redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’assemblea, fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci; redige gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati; adotta i provvedimenti di esclusione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari; attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell’assemblea dei soci. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio. La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipino almeno i 3/5 dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 16 – Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio anche tra associati non facenti parte del consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

Art. 17 – Tesoriere

Viene sin da ora nominato, con mandato del Consiglio Direttivo costituente, la carica sociale di Tesoriere, il quale ha l’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione.

Art. 18 - Decadenza degli organi associativi

I titolari degli organi associativi decadono:
- per dimissioni;
- per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.
La revoca viene deliberata dall’assemblea degli associati, sentito il Dirigente per la quale è proposta.
Le dimissioni, o la revoca, del Presidente della associazione comporta la decadenza di tutti gli organi statutari. In tal caso si applica la disposizione di cui al precedente art.15 comma 2.
Le dimissioni, o la revoca, degli altri dirigenti determina la loro sostituzione con il primo dei non eletti nell’ultima assemblea, il quale rimane in carica fino alla scadenza della durata originaria dell’organo associativo.

Art. 19 – Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e il rendiconto economico finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni associato, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti degli associati. L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’associazione è demandata al Tesoriere all’uopo nominato. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ciascun anno.

Art. 20 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione dell’associazione il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto, seconda la delibera dell’assemblea che decide lo scioglimento, ad altra associazione con finalità analoga o avente fini di pubblica utilità.

Art. 21 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile in materia di Associazioni no riconosciute. Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell’associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.


GiuseppeRomano
GaetanoMiele

RobertoCirillo
Biagio Romano.
RosalbaCoppola

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